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CIPL Commercio Bolzano: siglata intesa tra Unione Commercio e Sindacati

Le Parti Sociali hanno stabilito un aumento dell’elemento provinciale da 8,00 a 75,00 euro

Il giorno 15 maggio 2025 l’Unione commercio turismo servizi Alto Adige ed i sindacati provinciali Asgb Commercio, Fisascat Sgb/Cisl e Uiltucs Uil/Sgk hanno firmato il nuovo accordo integrativo territoriale terziario, distribuzione, servizi, in vigore dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2027. 

Dal punto di vista economico, è previsto l’aumento dell’elemento provinciale da 8,00 a 75,00 euro. Detto aumento è assorbibile dalle somme riconosciute esplicitamente a titolo di acconto o anticipazioni su futuri aumenti contrattuali e avviene in 2 tranches:

– da 8,00 a 45,00 euro a partire dal 1° giugno 2025;

– da 45,00 euro a 75,00 euro a partire dal 1° novembre 2026. 

Dal punto di vista normativo, in materia di permessi retribuiti, al fine di farsi riconoscere l’anzianità di servizio maturata presso un datore di lavoro precedente, ai fini della maturazione dei permessi presso il nuovo datore di lavoro, i lavoratori dovranno farne richiesta entro 6 mesi dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro. In tal caso i permessi maturano dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro. Se la richiesta da parte del lavoratore viene fatta dopo 6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro e comunque entro e non oltre 12 mesi, i permessi maturano a partire dal mese in cui viene formulata la richiesta. Il diritto alla richiesta decade trascorsi 12 mesi dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro.

In caso di malattia certificata dei figli, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concessi da parte del datore di lavoro i permessi retribuiti che il lavoratore ha eventualmente ancora a disposizione. Anche in caso di visite mediche, su richiesta da parte del lavoratore con preavviso di almeno 15 giorni e dietro presentazione di certificazione medica o conferma di presenza dal medico successivo alla visita, il datore di lavoro dovrà concedere i permessi retribuiti eventualmente ancora disponibili. In caso di mancata consegna di certificazione medica o conferma di presenza dal medico successivo alla visita, l’assenza del lavoratore potrà essere considerata come non giustificata. 

In tema di diritto allo studio e formazione ai lavoratori con anzianità aziendale superiore ai 2 anni viene riconosciuto il diritto di usufruire di 4 ore di formazione annue retribuite. I corsi di formazione dovranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratore.

Per i contratti a tempo determinato in località turistiche, rimane in vigore il protocollo siglato tra le parti il 21 giugno 2019 e prorogato nel 2020 che regola tale materia fino alla prima scadenza del nuovo accordo integrativo territoriale. 

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