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Agevolazione “prima casa” con dichiarazione di successione presentata oltre il termine di 12 mesi

Pubblicata una nuova consulenza giuridica dell’Agenzia delle entrate in ordine all’individuazione di un limite temporale alla possibilità di richiedere l’agevolazione “prima casa” in un momento successivo al termine per la presentazione della dichiarazione di successione (Agenzia delle entrate,

In relazione all’agevolazione ”prima casa” per i trasferimenti derivanti da successioni o donazioni, l’articolo 69 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, comma 3, prevede che le imposte ipotecaria e catastale vengano applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione. Il successivo comma 4 dello stesso articolo 69 dispone che le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, siano rese dall’interessato nella dichiarazione di successione.

 

Al riguardo, la circolare 7 maggio 2001, n. 44, dell’Agenzia chiarisce che la volontà di fruire delle agevolazioni deve essere affermata dal richiedente con una dichiarazione sostitutiva, da allegare alla dichiarazione di successione e nella quale deve essere evidenziata la sussistenza, al momento del trasferimento dell’immobile, dei requisiti e delle condizioni previste per l’acquisto della prima abitazione. Nel caso in cui non siano state rese dal contribuente le dichiarazioni relative ai requisiti e alle condizioni per fruire dell’agevolazione “prima casa”, nella dichiarazione di successione, la risoluzione 2 ottobre 2006, n. 110/E chiarisce che la possibilità di integrare successivamente l’atto, può estendersi anche ai trasferimenti di immobili derivanti da successione o donazione.

 

Pertanto, al pari delle ipotesi di omissione delle suddette dichiarazioni nell’atto di compravendita, è possibile, con un atto integrativo, nella medesima forma dell’atto precedente, rendere successivamente le dichiarazioni omesse, anche per i trasferimenti derivanti da successione e donazione.

Nei trasferimenti per successione, dunque, le citate dichiarazioni devono essere rese in sede di dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva.

 

In relazione ai termini per la presentazione della dichiarazione di successione, l’articolo 31 del TUS prevede che la dichiarazione debba essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata.

Con riferimento ai termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta, il successivo articolo 33 prevede che i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio.

Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio a norma dell’art. 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa, si procede d’ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell’imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L’avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa (articolo 27 del TUS, comma 4).

Dal combinato disposto dei suddetti articoli, emerge che nelle ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio e, comunque, entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione, la dichiarazione sia liquidata dall’ufficio.

 

La possibilità di richiedere l’agevolazione ”prima casa”, con dichiarazione integrativa o sostitutiva, trova un limite temporale nella notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, ex articolo 27, comma 3, del TUS.

In caso di dichiarazione di successione omessa, l’Agenzia ritiene che l’agevolazione ”prima casa” possa essere richiesta entro il termine di decadenza dall’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione e, dunque, entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa.

 

Nelle ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia presentata in un momento successivo allo scadere del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’agevolazione ”prima casa” non potrà essere richiesta in mancanza del suddetto requisito al momento dell’apertura della successione, atteso che la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto (ex Nota II-bis, lettera a) o in un atto integrativo prima dello scadere del termine di diciotto mesi (risoluzione 27 aprile 2017, n. 53).

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