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Aree di crisi industriale complessa: proroga dei trattamenti

Rifinanziati anche per l’anno 2024 l’integrazione salariale straordinaria e la mobilità in deroga (INPS, messaggio 20 giugno 2024, n. 2304).

L’INPS ha comunicato che sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 170 della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno in corso i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015 e articolo 1, commi 140 e 141, Legge 27 dicembre 2017, n. 205), nonché i trattamenti di mobilità in deroga (articolo 25-ter, D.L. n. 119/2018) per le aree di crisi industriale complessa.

In effetti, il comma 170 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023, ha stanziato ulteriori risorse – per un importo pari a 70 milioni di euro per il 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione – finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale, nonché per le finalità di cui all’articolo 53-ter del D.L. n. 50/2017, specificando al secondo periodo che le regioni possono utilizzare tali risorse in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti.

Inoltre, il messaggio in commento riporta anche la tabella di ripartizione delle risorse in questione tra le diverse regioni.

Nello specifico, l’INPS rammenta che la normativa in materia di trattamenti di mobilità in deroga prevede che a ogni singolo lavoratore possa essere concesso un periodo massimo di 12 mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

 

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