E’ stato pubblicato, in gazzetta ufficiale, il decreto legge n. 176/2022 contenente le misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.
Ai sensi dell’art. 51, co. 3, DPR n. 917/1986, ai fini della determinazione in denaro dei valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari, o il diritto di ottenerli da terzi si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato della stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Orbene, l’art. 3, comma 10, decreto legge n. 176/2022, modificando l’articolo 12, comma 1, decreto legge n. 115/2022, ha previsto che per il periodo d’imposta 2022, in deroga al menzionato articolo 51, comma 3, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3000 Euro.