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CIGO E CISOA per gli operai agricoli a rischio per il caldo

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’integrazione salariale ordinaria e della Cassa integrazione speciale operai agricoli (INPS, circolare 3 agosto 2023, n. 73).

Con la circolare in commento, l’INPS è intervenuta per illustrare i contenuti del D.L. n. 98/2023, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” e per dettarne le istruzioni operative. 

Il provvedimento, entrato in vigore il 29 luglio 2023, contiene in particolare due disposizioni con le quali, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, si rende più agevole, per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) e per quelli tutelati dalla Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi metereologici avversi.

Settori edile, lapideo e dell’escavazione

L’articolo 1 del D.L. n. 98/2023 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni – rientranti nel campo di applicazione della CIGO – per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere all’integrazione salariale ordinaria senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato dalla normativa in 52 settimane nel biennio mobile.

Peraltro, l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 98/2023 stabilisce che, per le richieste di trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs n. 148/2015, le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Dal punto di vista contributivo, i periodi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto in questione rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015, qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile.

Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità.

Cassa integrazione speciale operai agricoli 

L’articolo 2 del D.L. n. 98/2023 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.

La previsione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 89/2023 deroga, quindi, ancorché per un periodo temporaneo, alla disciplina di carattere generale (Legge n. 457/1972), consentendo, così, ai datori di lavoro agricoli l’accesso al trattamento di CISOA anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa nel solo caso di domanda per avversità atmosferiche e con riferimento ai soli operai a tempo indeterminato e non più solo in caso di sospensione dell’attività lavorativa.

L’articolo 2 in esame stabilisce altresì che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’ articolo 8 della Legge n. 457/1972.

L’INPS precisa anche che in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA in commento, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa si è regolarmente svolta e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

Ai fini della presentazione delle domande, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. Le istanze dovranno essere presentate a fare tempo dal 10 agosto 2023. Conseguentemente, il termine per la trasmissione delle stesse, per periodi di riduzione decorrenti dal 29 luglio 2023 al 9 agosto 2023, è fissato al 25 agosto 2023. Le domande per periodi di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno, invece, essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione.

Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità, indicando la causale ordinaria “eventi atmosferici”.

Infine, la circolare in commento include, tra l’altro, le modalità operative per CIGO e CISOA (Uniemens, presentazione delle domande, autorizzazioni e modalità di pagamento).

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