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Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico: le istanze di riesame

Fornite le istruzioni, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande (INPS, messaggio 5 febbraio 2024, n. 491).

L’INPS ha comunicato le istruzioni per la presentazione delle istanze relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti per le indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2021 e nell’anno 2022, pari a 550 euro (articolo 2-bis, D.L. n. 50/2022, cosiddetto Decreto Aiuti).

In particolare, le istanze in questione sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti. L’INPS nel messaggio in commento rende note anche le indicazioni per la gestione delle medesime da parte delle proprie strutture territoriali.

I requisiti

In effetti, la norma di interpretazione autentica (articolo 18, comma 1, D.L. n. 145/2023) ha chiarito che la previsione di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti od orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane e che possano fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Decreto Aiuti.

L’articolo 18, comma 2 del D.L. n. 145/2023 ha peraltro previsto anche un’indennità una tantum pari a 550 euro in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.

La gestione delle richieste di riesame

In allegato al messaggio in commento, l’INPS riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione delle indennità e la documentazione che il soggetto interessato deve allegare all’istanza qualora intenda chiedere il riesame (Allegato n. 1 per le domande dell’anno 2022 e Allegato n. 2 per le domande dell’anno 2023). Il termine non perentorio per proporre riesame è di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in questione (o dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.

In particolare, l’utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate “Chiedi riesame” disponibile nella sezione “Dati della domanda”, accessibile secondo le indicazioni fornite messaggio in argomento.

La richiesta di riesame prevede l’inserimento di una motivazione e il contestuale invio della relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.

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