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Mediatore familiare: requisiti, formazione, regole deontologiche, compenso

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con il Decreto 27 ottobre 2023, n. 151, ha fissato le regole sulla disciplina professionale del mediatore familiare, il quale interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l’evento separativo.

Il Decreto MIMIT, che entrerà in vigore dal 15 novembre 2023, è composto da 10 articoli in cui viene illustrata l’attività del mediatore, la sua formazione, i requisiti per l’esercizio dell’attività, le regole deontologiche, le tariffe applicabili e il trattamento dei dati.

Tale figura professionale opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell’elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale.

 

I requisiti di onorabilità, indicati agli articoli 3, 4 e 5, che devono essere posseduti dal mediatore sono:

  • non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;

  • non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;

  • non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, con cui è stata irrogata pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;

  • non avere, alla data di richiesta dell’iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;

  • non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

  • non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, nè a misure di sicurezza personali;

  • non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi 5 anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

La professione può essere esercitata da coloro che sono in possesso, alternativamente, di un’attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte nell’elenco del MIMIT o di una certificazione di conformità rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento o del diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale.

 

Al fine di migliorare, perfezionare e accrescere le conoscenze l’interessato deve frequentare un corso di formazione iniziale e deve curare il proprio aggiornamento professionale continuo, con rilascio dei corrispondenti crediti formativi.

Il corso di formazione iniziale, in particolare, deve prevedere non meno di 250 ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70% dedicato alle materie della mediazione familiare e non meno di 80 ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore familiare, di cui almeno 40 in affiancamento in procedimenti di mediazione familiare.

 

L’attività professionale del mediatore è legata al rispetto delle regole deontologiche, esercitando con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio nei confronti dei mediandi, promuovendo fra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo.

 

Al mediatore familiare non è consentito:

a) intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente;

b) erogare ai mediandi servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare;

c) far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;

d) fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi professionali durante lo svolgimento dell’attività di mediatore familiare;

e) offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione.

 

Infine, riguardo al compenso per le prestazioni professionali, il Decreto MIMIT stabilisce che esso venga pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale, che sia adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all’importanza della prestazione e non sia condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

 

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