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Mobbing del datore di lavoro come stalking “occupazionale”


Costituisce stalking la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti ostili verso il lavoratore dipendente, volti alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro – che possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi – tali da limitare la libera autodeterminazione dello stesso (Cassazione, Sentenza 05 aprile 2022, n. 12827).


La Corte di appello territoriale ha condannato per il delitto di atti persecutori il presidente di una società di servizi, titolare di una posizione di supremazia nei confronti delle persone offese, dipendenti della stessa società e svolgenti funzioni di ausiliari del traffico, il quale, tramite reiterate minacce, anche di licenziamento, e denigratorie, nonché attraverso il ripetuto recapito di ingiustificate e pretestuose contestazioni di addebito disciplinare, aveva causato negli stessi lavoratori un duraturo e perdurante stato di ansia e di paura così da costringerli ad alterare le loro abitudini di vita.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso lo stesso datore di lavoro.


La Corte di cassazione, rigettando il ricorso, ha riaffermato il principio per cui il delitto di atti persecutori si ritiene integrato dalla condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere, reiteratamente, plurimi atteggiamenti ostili verso il lavoratore dipendente, preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro – che possono concretarsi nell’abuso del potere disciplinare e giungere fino ai licenziamenti ritorsivi – tali da limitare la sua libera autodeterminazione.
La stessa Corte ha, inoltre, precisato che anche nel caso di stalking «occupazionale», come quello in esame, per la sussistenza del delitto di atti persecutori è richiesta la mera volontà di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, mentre non occorre che tali condotte siano dirette ad un fine specifico.
Nel caso di specie il datore di lavoro ha ripetutamente minacciato i lavoratori, li ha sottoposti a pubblici rimproveri inutilmente mortificanti e ad una serie di provvedimenti disciplinari culminati anche in un licenziamento al fine di creare terrore tra i dipendenti iscritti ad una associazione sindacale.
Tali comportamenti, secondo quanto accertato dai giudici del merito, sono stati voluti e reiteratamente attuati nella consapevolezza che da essi ben poteva derivare, proprio per la loro reiterazione e per le loro modalità, uno degli eventi alternativamente previsti dall’art. 612-bis cod. pen.
Prive di rilievo sono risultate nel caso in esame le circostanze addotte dal datore, in particolare, quella di aver agito allo scopo di rendere più efficiente la società e quella che le iniziative da lui assunte nei confronti dei dipendenti erano condivise dal consiglio di amministrazione della società.
Sul punto la Suprema Corte ha, difatti, affermato che l’efficienza della società non può essere raggiunta attraverso la persecuzione e l’umiliazione dei dipendenti ed in genere mediante la commissione di delitti ai danni della persona, dovendo la tutela del lavoratore in ogni caso prevalere sugli interessi economici, e che la condivisione da parte degli altri componenti del consiglio di amministrazione della scelta di compiere atti persecutori caratterizzati anche da gravi minacce ai danni dei dipendenti non giustificherebbe l’assoluzione dell’imputato, ma, al contrario potrebbe comportare una condivisione da parte di tali soggetti della penale responsabilità per le condotte poste in essere.

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