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Tassazione compensi dei lavoratori sportivi dilettanti erogati nell’anno 2023

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina fiscale transitoria relativa ai compensi dei lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo per il periodo d’imposta 2023 (Agenzia delle entrate, risposta 11 dicembre 2023, n. 474).

L’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, in vigore fino al 30 giugno 2023, stabilisce che rientrano tra i redditi diversi, tra gli altri, i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS e USSA operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Ai sensi dell’articolo 69, comma 2, del medesimo TUIR, i suddetti compensi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro.

 

Il D.Lgs. n. 36/2021, in vigore dal 1 luglio 2023, prevede che l’attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

In particolare, l’articolo 36 stabilisce, al comma 6, che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00

In sostanza, dal 1 luglio 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di redditi di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo.

 

L’art. 51, al comma 1-bis, inoltre, stabilisce che per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000.

 

Pertanto, viene chiarito dall’Agenzia che i compensi erogati dal 1 luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1bis dell’articolo 51, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’articolo 69 del TUIR.

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